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Sez. L, Sentenza n. 1024 del 04/02/1997 (Rv. 502170 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Consegna al prestatore di lavoro del documento recante l'intimazione del licenziamento - Modalità - Tramite persona incaricata dal datore di lavoro - Ammissibilità - Prova dell'avvenuta consegna - Testimonianza della persona incaricata - Rilevanza.
Stato
decisa il 1997-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502170-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA

L'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, nel prevedere l'obbligo della forma scritta per l'intimazione del licenziamento - il quale ha natura di atto unilaterale ricettizio -, non determina le modalità di consegna al prestatore di lavoro del documento recante la suddetta intimazione; ne consegue che il suddetto documento può essere consegnato al destinatario anche tramite persona incaricata dal datore di lavoro, la quale può essere poi assunta come teste al fine di provare l'avvenuta consegna.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)