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Sez. L, Sentenza n. 3716 del 01/06/1988 (Rv. 458972 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - CONSEGNA DELL'ATTO SCRITTO RELATIVO - MODALITÀ - TRAMITE PERSONA INCARICATA DAL DATORE DI LAVORO - IDONEITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458972-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - CONSEGNA DELL'ATTO SCRITTO RELATIVO - MODALITÀ - TRAMITE PERSONA INCARICATA DAL DATORE DI LAVORO - IDONEITÀ - CONSEGUENZE.*

L'art. 7, secondo e quinto comma, della legge n. 300 del 1970 impone la contestazione per iscritto dell'addebito quale presupposto necessario per l'adozione (non prima che siano trascorsi cinque giorni da tale contestazione) dei provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, ma non indica le modalità di consegna al lavoratore dell'atto scritto contenente la contestazione, né in particolare prevede che questo debba essere spedito a mezzo raccomandata o che la sua consegna debba essere documentata dalla firma di ricezione del destinatario. Da tale disciplina normativa - analoga alle Disposizioni dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 in tema di licenziamento - consegue che l'atto scritto contenente la contestazione dell'addebito può essere consegnato al lavoratore tramite persona incaricata dal datore di lavoro, la quale può essere assunta come teste ai fini della prova dell'avvenuta consegna. (V 5048/82, mass n 422959).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)