Sez. L, Sentenza n. 11085 del 25/10/1995 (Rv. 494368 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Conferimento ad estranei all' Amministrazione dello Stato di incarichi per lo studio di specifichi problemi tecnici - Compenso - Determinazione giudiziale ex art. 2225 cod. civ. - Ammissibilità - Presupposto - Riferimento alla valutazione compiuta dall' Amministrazione con i criteri ex art. 380 D.P.R. n. 3 del 1957 - Liceità.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE
Il rapporto che si costituisce tra l'Amministrazione dello Stato e le persone estranee alla stessa le quali accettino gli incarichi per lo studio di specifici problemi tecnici, loro conferiti in conformità dell'art. 380 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è di prestazione d'opera professionale, sicché il relativo compenso, configurabile quale diritto soggettivo, può essere determinato dal giudice ordinario, a norma dell'art. 2225 cod. civ., in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, qualora esso non sia convenuto tra le parti e non sia determinabile secondo le tariffe professionali o gli usi, al qual fine peraltro ben può il giudice far riferimento alla valutazione compiuta dall'amministrazione con il decreto di determinazione del compenso emesso ai fini del menzionato art. 380 del D.P.R. n. 3 del 1957, il quale prevede che l'amministrazione determini il compenso in rapporto all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2225, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 380
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)