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Sez. L, Sentenza n. 3908 del 16/03/2002 (Rv. 553098 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Prepensionamenti dei lavoratori dipendenti - Procedura prevista dall'art. 27 della legge n. 223 del 1991 - Termini per la presentazione al datore di lavoro delle domande di prepensionamento e per la loro trasmissione all'INPS - Natura acceleratoria - Decorrenza dei termini - Dalla comunicazione degli accertamenti del CIPE o dalla loro conoscenza - Equipollenza - Conseguenze - Decorrenza del trattamento pensionistico.
Stato
decisa il 2002-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553098-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 223 del 1991, il termine per la presentazione al datore di lavoro delle domande di prepensionamento dei lavoratori ed il successivo termine per la trasmissione all'Inps delle domande da parte del datore di lavoro decorrono dalla comunicazione all'impresa degli accertamenti del Cipe ed hanno natura acceleratoria. Pertanto la conoscenza degli accertamenti suddetti, comunque acquisita, è equipollente alla comunicazione e consente la presentazione e la trasmissione delle domande. A seguito di tali adempimenti il rapporto di lavoro si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui la trasmissione è effettuata e il diritto al trattamento pensionistico matura dal primo giorno del mese successivo.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 27 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)