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Sez. L, Sentenza n. 6695 del 15/05/2001 (Rv. 546680 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Prepensionamenti dei lavoratori dipendenti da imprese industriali del settore siderurgico pubblico e dalle altre imprese elencate nell'art. 29 della legge n. 223 del 1991 - Applicazione della procedura prevista dall'art. 27 della stessa legge - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546680-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In tema di prepensionamento l'art. 29 della legge n. 223 del 1991 - che ha previsto l'applicabilità, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e dalle altre imprese ivi analiticamente indicate, della facoltà di pensionamento anticipato concessa dal precedente art. 27 della medesima legge ai dipendenti delle aziende ad alta capacità innovativa e competitività mondiale interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione- deve essere interpretato nel senso che esso, pur non richiamandola espressamente, abbia inteso far integrale riferimento alla procedura prevista dall'art.27 cit.. A tale soluzione ermeneutica - che è in linea con quanto stabilito dall'art. 5 del D.L. n. 108 del 1991 (convertito nella legge n. 169 del 1991) e trova conferma nell'art. 6 del D.M. n. 443 del 1991 (contenente il regolamento di attuazione dell'art.29 in argomento) consegue che anche i prepensionamenti di cui all'art. 29 cit. presuppongono una domanda dell'impresa interessata a ridurre il proprio personale (presentata sulla base di un programma di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale), richiedono l'accertamento dell'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro quantificazione e comportano il riconoscimento all'impresa, nel caso in cui le domande presentate dai lavoratori siano di numero superiore rispetto alle eccedenze accertate, del potere di operarne una selezione in base alle proprie esigenze riorganizzative. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che l'art. 29 della legge n. 223 del 1991 autorizzasse i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nel settore siderurgico pubblico ad accedere al prepensionamento a prescindere dalla volontà del datore di lavoro di avvalersi di tale istituto).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 27 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 29 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 108 art. 5 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 169 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 30/12/1991 num. 443 art. 6 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)