Sez. 3, Sentenza n. 8734 del 27/06/2000 (Rv. 538077 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - IN GENERE | Principio dell'irresponsabilità - Portata - Criteri - Atti compiuti nell'esercizio delle funzioni presidenziali - Necessità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - IN GENERE
L'art. 90 della Carta Costituzionale, nel fissare il principio della irresponsabilità del Presidente della Repubblica in relazione agli atti da lui compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, non limita l'irresponsabilità in questione ai soli atti ufficiali controfirmati dalla competente autorità governativa ai sensi dell'art. 89, ma l'estende a tutti quelli compiuti comunque nell'esercizio delle funzioni presidenziali.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 90, Costituzione art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)