Sez. 3, Sentenza n. 5573 del 07/06/1999 (Rv. 527132 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE | Art. 68 Cost. - Prerogativa dell'insindacabilità - Funzioni parlamentari - Nozione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE
Le funzioni di membro del parlamento, nel cui ambito esclusivo è operante la prerogativa dell'insindacabilità sancita dall'art. 68 Cost., non si esauriscono nel compimento degli atti tipici del mandato parlamentare, ma ricomprendono anche l'attività extraparlamentare, sempre però alla condizione che tale ultima attività si configuri come strettamente connessa all'espletamento delle funzioni tipiche e delle finalità proprie del mandato parlamentare. È infatti il nesso con la funzione parlamentare che traccia il discrimine tra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche, che ricorrono così di frequente nell'attività politica di deputati e senatori, e le opinioni che godono della particolare garanzia introdotta dall'art. 68, comma primo Cost. (v. Corte Cost. n. 375 del 1997; n. 289 del 1998)
Riferimenti normativi: Costituzione art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)