diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1851 del 28/01/2010 (Rv. 611344 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Pagamento - Efficacia liberatoria - Condizioni - Dati identificativi dell'immobile - Perfetta corrispondenza con quelli concernenti l'immobile per il quale la tassa è dovuta - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Pagamento riferito ad immobile avente elementi identificativi differenti - Effetto liberatorio - Esclusione - Inesistenza dell'immobile - Rimborso della somma indebitamente versata - Possibilità.
Stato
decisa il 2010-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611344-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'obbligo del contribuente può ritenersi assolto solo se il pagamento riguardi un immobile i cui dati identificati corrispondano perfettamente a quelli concernenti l'immobile per il quale la tassa è dovuta, in considerazione della vastità del territorio comunale, della possibilità che alla medesima via, numero civico ed eventualmente scala, si trovino più unità immobiliari, nonché della non remota possibilità che la stessa persona nell'ambito del medesimo comune possa, per lo stesso o per diverso titolo (proprietà, detenzione), essere tenuto a pagare la Tarsu in relazione ad una pluralità di immobili utilizzati per il medesimo o per diversi usi (eventualmente promiscui). Non ha, quindi, efficacia liberatoria un pagamento relativo ad un immobile per il quale siano dichiarati elementi identificativi - anche solo parzialmente - differenti, anche se, sulla base di tali elementi, lo stesso risulti poi inesistente, potendo in tal caso il contribuente soltanto ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)