Sez. L, Sentenza n. 11345 del 09/10/1999 (Rv. 530551 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI | Parziale impignorabilità ex art. 545 cod. proc. Civ. - Interpretazione analogica della disposizione - Esclusione - Indennizzo dovuto al lavoratore da società assicuratrice privata per infortunio - In forza di polizza stipulata dal datore di lavoro - Pignorabilità per l'intero ammontare - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI
La parziale impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego sancita dall'art. 545 cod. proc. Civ., essendo disposizione intesa a tutelare la fonte esclusiva di reddito del lavoratore subordinato, non è suscettibile di interpretazione analogica; deve pertanto escludersi che l'indennizzo dovuto da una società assicuratrice privata al lavoratore per infortunio sul lavoro, ancorché in virtù di una polizza stipulata dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo contrattuale, rientri nella previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 345 cod. proc. Civ., con la conseguenza che tale indennizzo non può ritenersi, neanche in parte, esente da pignoramento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)