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Sez. 2, Sentenza n. 1287 del 06/05/1971 (Rv. 351472 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO SOGGETTIVO - CUMULABILITA TRA DOMANDA PRINCIPALE E DOMANDA RICONVENZIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351472-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO SOGGETTIVO - CUMULABILITA TRA DOMANDA PRINCIPALE E DOMANDA RICONVENZIONALE - ESCLUSIONE.*

Ai fini della Determinazione della Competenza per valore, l'art 10 cod proc civ prevede la cumulabilita delle sole domande proposte contro il convenuto nello stesso processo e non quella tra domande dello attore e del convenuto, mentre il successivo art 36 dello stesso codice attribuisce al giudice competente per la causa principale anche la cognizione delle domande riconvenzionali in quanto non eccedenti i limiti della sua Competenza. Conseguentemente, la Competenza deve essere determinata in relazione al valore complessivo delle istanze proposte da ciascuna delle parti contrapposte e non puo avere Rilevanza il cumulo delle domande principali e della domanda riconvenzionale. (V 206'69, mass n 338139).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)