Sez. 3, Sentenza n. 206 del 23/01/1969 (Rv. 338139 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO SOGGETTIVO - CONDIZIONI - RICONVENZIONALI - DISCIPLINA - REGOLA DEL CUMULO SOGGETTIVO CON LA DOMANDA DELL'ATTORE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO SOGGETTIVO - CONDIZIONI - RICONVENZIONALI - DISCIPLINA - REGOLA DEL CUMULO SOGGETTIVO CON LA DOMANDA DELL'ATTORE - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art 10, secondo comma, cod proc civ, ai fini della Determinazione della Competenza per valore, si sommano tra loro soltanto le domande proposte contro la medesima parte nello stesso processo, mentre l'art 36 cod proc civ attribuisce al giudice competente per la causa principale anche la cognizione delle domande riconvenzionali che non eccedano i limiti della sua Competenza per materia o valore. Pertanto, le domande proposte dall'attore e dal convenuto non possono mai cumularsi tra loro e la Competenza va determinata avendo riguardo al valore complessivo delle richieste di ciascuno dei contendenti. (V sentenze n 1564-68, massima n 333284 1915-66, massima n 323724).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)