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Sez. L, Sentenza n. 6429 del 29/11/1988 (Rv. 460756 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REVISIONE DELLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI LIQUIDATE CON DECORRENZA NECESSARIA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1988-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460756-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REVISIONE DELLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI LIQUIDATE CON DECORRENZA NECESSARIA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - PORTATA.*

La normativa dettata dalla legge n. 222 del 1984 sulla revisione della disciplina dell'Invalidità pensionabile è applicabile secondo l'espresso disposto dell'art. 12 alle prestazioni "liquidate" con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge stessa, intendendosi per "liquidazione" il provvedimento che accerta il diritto dell'assicurato ad una determinata prestazione. (Conf 2560/85, mass n 440373).*

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)