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Sez. L, Sentenza n. 2560 del 17/04/1985 (Rv. 440373 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REVISIONE DELLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI LIQUIDATE CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1985-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440373-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REVISIONE DELLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI LIQUIDATE CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - PORTATA.*

La normativa dettata dalla legge n. 222 del 1984 sulla revisione della disciplina dell'Invalidità pensionabile è applicabile - secondo l'espresso disposto dell'art. 12 - alle prestazioni "liquidate" con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge stessa, intendendosi per "liquidazione" il provvedimento che accerta il diritto dell'assicurato ad una determinata prestazione.*

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)