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Sez. 3, Sentenza n. 7608 del 14/10/1987 (Rv. 455525 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENO CONFINANTE - TRASMISSIONE DI UN CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, ANCORCHÉ PER PERSONA DA NOMINARE - ACCETTAZIONE SENZA RISERVE - VALIDO ESERCIZIO DEL PREDETTO ESERCIZIO - CONSEGUENZE - PAGAMENTO DEL PEZZO - TERMINE.*
Stato
decisa il 1987-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455525-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENO CONFINANTE - TRASMISSIONE DI UN CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, ANCORCHÉ PER PERSONA DA NOMINARE - ACCETTAZIONE SENZA RISERVE - VALIDO ESERCIZIO DEL PREDETTO ESERCIZIO - CONSEGUENZE - PAGAMENTO DEL PEZZO - TERMINE.*

In tema di prelazione e di riscatto agrari, qualora il coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti, al quale sia stato trasmesso (ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, come modificato dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971) un preliminare di compravendita, ancorché stipulato nella Forma del contratto per persona da nominare, comunichi senza alcuna riserva la sua accettazione, il diritto di prelazione viene validamente esercitato, producendosi con l'incontro dei consensi il perfezionamento del contratto, con la conseguenza della necessità per il prelazionante del pagamento del prezzo entro il termine previsto dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1401, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)