Sez. 3, Sentenza n. 5991 del 15/03/2007 (Rv. 597128 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esercizio - Effetto traslativo - Pagamento del prezzo nel termine fissato dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Necessità - Omesso versamento nel prescritto termine - Conseguenza - Decadenza dalla prelazione - Diverso termine convenzionale per la conclusione del contratto definitivo previsto nel preliminare - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di contratti agrari, ove il conduttore-coltivatore abbia manifestato la propria volontà di volersi avvalere della prelazione, sorge, per il prelazionante, l'obbligo di pagamento del prezzo entro il termine previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, con la conseguente configurazione della decadenza dalla prelazione stessa per inosservanza delle relative disposizioni nell'eventualità in cui il medesimo ometta il versamento del prezzo entro il suddetto termine perentorio, senza che rilevi che il preliminare preveda diversi (e più ampi) termini per la conclusione del contratto definitivo.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)