Sez. L, Sentenza n. 604 del 25/01/1984 (Rv. 432849 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE - NOZIONE - AVVERAMENTO DELL'EVENTO FUTURO E INCERTO - EFFICACIA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE - NOZIONE - AVVERAMENTO DELL'EVENTO FUTURO E INCERTO - EFFICACIA.*
Le sentenze condizionali di condanna ammesse nel vigente ordinamento, in base ad un criterio di economia dei giudizi, sono quelle nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di determinati eventi futuri ed incerti o al sopravvenire di un termine o al preventivo adempimento di una controprestazione, in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro se ed in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l'esistenza attuale dell'Obbligo di eseguire una determinata prestazione e il condizionamento parimenti attuale di tale Obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore, il cui avveramento si presenta differito ed incerto, ma sempre che ciò non richieda altra indagine diversa da quella circa l'avvenuta verificazione o meno della detta circostanza. (nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha cassato la sentenza che aveva condannato l'i.N.A.M. anche al pagamento delle spese che lo assicurato avrebbe sostenuto in futuro per l'acquisto di un farmaco non somministrato dall'istituto). (Conf 6239/79, mass n 402969; (Conf 1106/67, mass n 327504; (Conf 2367/65, mass n 314457).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)