Sez. 1, Sentenza n. 5505 del 21/10/1981 (Rv. 416208 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE DI UN FONDO PER PUBBLICA UTILITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'OBBLIGO DEL PROPRIETARIO ESPROPRIATO DI CORRISPONDERE ALL'AFFITTUARIO PARTE DELL'INDENNITÀ PER I FRUTTI E PER I MIGLIORAMENTI - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE DI UN FONDO PER PUBBLICA UTILITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'OBBLIGO DEL PROPRIETARIO ESPROPRIATO DI CORRISPONDERE ALL'AFFITTUARIO PARTE DELL'INDENNITÀ PER I FRUTTI E PER I MIGLIORAMENTI - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESCLUSIONE.*
Poiché il provvedimento di espropriazione per pubblica utilità produce ipso iure la risoluzione del contratto di affitto del fondo rustico, la controversia relativa all'Obbligo del proprietario espropriato di corrispondere all'affittuario parte dell'indennità a lui attribuita per i frutti e per i miglioramenti eseguiti sul fondo appartiene alla Competenza del giudice ordinario e non alla Competenza della Sezione specializzata agraria del tribunale, la quale non sussiste quando il contratto di affitto sia cessato e si controverte soltanto sui residui rapporti obbligatori di credito e di debito tra concedente ed affittuario. (V. 621/78, mass. N. 389937).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 54, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)