Sez. 3, Sentenza n. 6844 del 13/12/1982 (Rv. 424481 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIA SUI RAPPORTI RESIDUI DI CREDITO E DI DEBITO TRA CONCEDENTE ED AFFITTUARIO, DOPO LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO - COMPETENZE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIA SUI RAPPORTI RESIDUI DI CREDITO E DI DEBITO TRA CONCEDENTE ED AFFITTUARIO, DOPO LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO - COMPETENZE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESCLUSIONE.*
Non sussiste la Competenza della Sezione specializzata agraria allorché il contratto di affitto di fondo rustico sia cessato e si controverta sui rapporti residui di credito e di debito tra il concedente e l'affittuario, nel qual caso la pronuncia sulle ragioni di credito e di debito, ormai ragguagliate alle loro espressioni monetarie ed avulse dagli originari rapporti connessi all'attività agricola, ben può essere affidata al collegio giudicante nella sua composizione ordinaria, non sussistendo la necessità della partecipazione dei giudici specializzati, esperti nella materia agraria. (V 5505/81, mass n 416208; (V 1149/80, mass n 404634; (V 621/78, mass n 389937).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)