Sez. L, Sentenza n. 16851 del 01/08/2011 (Rv. 618954 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - PROCEDIMENTO - ESPERIMENTO | Rito del lavoro - Ricorso contenente richiesta di provvedimento cautelare e domanda nel merito - Ammissibilità - Omissione degli adempimenti ex art. 415 cod. proc. civ. - Nullità - Sanatoria - Condizioni - Successiva fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - Notificazione - Al procuratore costituito - Fondamento.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - PROCEDIMENTO - ESPERIMENTO
È valida, pur non essendo espressamente prevista dalla legge, la contestuale proposizione, nell'atto di ricorso al Tribunale per ottenere un provvedimento cautelare, della domanda di merito concernente una controversia di lavoro, senza che assuma rilievo la circostanza che il giudice non abbia dato priorità agli adempimenti previsti dall'art. 415 cod. proc. civ. e che nel fissare l'udienza per la trattazione del merito, non abbia rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 415, quinto comma cod. proc. civ., determinandosi, in tale evenienza, una nullità che resti sanata per effetto della comparizione del convenuto che abbia accettato il contraddittorio. Ne consegue che, rigettate le istanze cautelari, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti è finalizzato alla prosecuzione del giudizio, sicché la sua notifica va fatta al procuratore costituito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)