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Sez. 3, Sentenza n. 2896 del 02/07/1977 (Rv. 386465 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI.*
Stato
decisa il 1977-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386465-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI.*

Il potere di proporre impugnazione avverso le sentenze emesse dal giudice del lavoro, secondo il rito di cui alla legge 11 agosto 1973 n 533, non sorge con la semplice lettura del dispositivo in udienza, salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art 433 secondo comma (nuovo testo) cod proc civ (proposizione di appello con riserva dei motivi, per il caso di esecuzione iniziata in forza del solo dispositivo della sentenza di primo grado), ma postula che la sentenza medesima sia stata depositata in cancelleria, a norma dello art 430 (nuovo testo) cod proc civ, completa in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto solo con tale adempimento il provvedimento assurge a giuridica esistenza nella sua interezza, e puo costituire oggetto di censure specifiche e motivate. Pertanto, ove non ricorra l'indicata eccezione, va dichiarata inammissibile la impugnazione (nella specie, istanza di regolamento di Competenza) che sia stata notificata dopo la lettura del dispositivo in udienza, ma prima del deposito della sentenza, ferma restando la possibilita della parte di proporre successivamente rituale impugnazione, dopo detto deposito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 433, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)