Sez. L, Sentenza n. 7154 del 09/05/2003 (Rv. 562843 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE | Natura delle erogazioni corrisposte dal datore di lavoro con continuità - Accertamento - Criteri - Fattispecie relativa alla integrazione del premio di rendimento corrisposto ai dirigenti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE
La corresponsione continuativa di un assegno al dipendente è generalmente sufficiente a farlo considerare, anche se di ammontare variabile, come elemento della retribuzione, per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto e per la considerazione che una elargizione liberale da parte del datore di lavoro può giustificarsi soltanto se collegata a particolari eventi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la natura retributiva della integrazione del premio di rendimento corrisposto ai dirigenti della Banca Cassa di Risparmio di Torino, e quindi la computabilità della stessa nella base utile ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, rilevando come la suddetta integrazione avesse carattere accessorio rispetto al premio di rendimento che, per espressa previsione statutaria, aveva carattere retributivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2078, Cod. Civ. art. 2079
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)