Sez. 1, Sentenza n. 11326 del 28/10/1995 (Rv. 494476 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Rivalutabilità "ex lege" del credito dell' I.N.P.S. nei confronti dell'assicuratore del terzo responsabile del sinistro - Principio regolatore della materia - Violazione - Impugnabilità in Cassazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
La sentenza pronunciata dal conciliatore secondo equità può essere impugnata in Cassazione per violazione del principio della rivalutabilità " ex lege" del credito dell'I.N.P.S. nei confronti dell'assicuratore del terzo responsabile del sinistro per il quale l'indennità di malattia è stata pagata dall'infortunato perché tale principio, derivando dalla peculiare struttura della surrogazione, che da luogo ad una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato, deve considerarsi regolatore della materia ed è, perciò, vincolante anche nel giudizio di equità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)