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Sez. 3, Sentenza n. 3097 del 06/05/1983 (Rv. 428007 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CREDITO DELLO ASSICURATORE - NATURA - CREDITO DI VALORE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428007-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CREDITO DELLO ASSICURATORE - NATURA - CREDITO DI VALORE - CONSEGUENZE.*

Il credito fatto valere dall'assicuratore nei confronti del terzo danneggiante, nell'Esercizio del diritto di surrogazione a norma dell'art. 1916 cod. civ., integra un credito di valore, non di valuta, e, come tale, è suscettibile di rivalutazione in base alla sopravvenuta diminuzione del potere di acquisto della moneta, tenuto conto che siffatta natura, propria della posizione creditoria del danneggiato, non può subire mutamenti per effetto di una successione a titolo particolare, quale quella che si verifica in detta surrogazione, e che inoltre il pagamento dell'indennità, da parte dell'assicuratore medesimo in favore dell'assicurato- danneggiato, non costituisce una liquidazione (totale o parziale) del danno, idonea ad operare una conversione del credito di valore in credito di valuta, ma un'erogazione di spesa rivolta ad eliminare o ridurre il danno, che proviene da soggetto diverso dal danneggiante e non può interferire sulla natura e consistenza dell'obbligazione risarcitoria di quest'ultimo. (Conf 1597/79, mass n 397942; (contra 5565/82, mass n 423304; (contra 1817/82, mass n 419660; (contra 383/80, mass n 403765).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)