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Sez. U, Sentenza n. 11210 del 06/11/1998 (Rv. 520457 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ | Rinvio formulato dalla legge n. 219 del 1981 alla legge n. 2892 del 1865 - Portata sostanziale e processuale - Configurabilità - Criterio determinativo delle indennità di espropriazione ed occupazione - Valore venale dell'immobile - Mancato rilascio della concessione edilizia - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1998-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520457-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ

Il rinvio formulato dalla legge n. 219 del 1980 agli artt. 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885 concerne sia la disciplina sostanziale che quella processuale, nel senso che la determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione ed occupazione legittima segue i criteri dell'ultima menzionata legge, nel cui quadro uno degli elementi determinativi è costituito dal valore venale degli immobili, ossia dal valore che questi avrebbero in una libera contrattazione di mercato, indipendentemente dall'avvenuto rilascio della licenza (ora concessione) edilizia, ove si tratti di fabbricati, ancorché di tale carenza possa tenersi conto in quanto suscettibile di incidere su quel valore.

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST., Legge 15/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)