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Sez. 1, Sentenza n. 13656 del 07/12/1999 (Rv. 531904 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Area edificata - Edificio costruito senza concessione edilizia - Indennizzo commisurato al valore della sola area - Necessità - Persistenza della costruzione - Demolizione non disposta o non eseguita - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531904-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, il principio desumibile dall'art. 19, nono comma, legge 22 ottobre 1971 n. 865, relativamente alle aree edificate in assenza di concessione edilizia, ha carattere inderogabile e natura sanzionatoria, concorrente con la demolizione, e non consequenziale ad essa, essendo quest'ultima posta a cura e spese del proprietario, e non nell'interesse dello stesso, conseguendone che l'indennità determinabile ai sensi dell'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, deve commisurarsi al valore della sola area, pur se riguardo alla costruzione abusiva non sia stata disposta o eseguita la demolizione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 com. 9 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)