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Sez. 3, Sentenza n. 14743 del 14/11/2000 (Rv. 541666 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Debito di valore - Rivalutazione in appello.
Stato
decisa il 2000-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541666-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

Nelle obbligazioni di valore, quale quella risarcitoria, il danaro non costituisce oggetto dell'obbligazione di dare, ma solo il metro di commisurazione del valore che occorre corrispondere al creditore perché questi sia reintegrato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto. In tali obbligazioni la rivalutazione monetaria non rappresenta il possibile strumento di risarcimento dell'eventuale maggior danno da mora indotto dalla svalutazione monetaria rispetto a quello già coperto dagli interessi legali come accade nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art.1224 comma secondo cod. civ., ma costituisce il necessario mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore in termini monetari attuali anche in difetto di esplicita richiesta di rivalutazione tenendo comunque conto della svalutazione monetaria intervenuta tra la data del fatto e quella della liquidazione se il danno era determinabile in una somma di denaro in relazione all'epoca in cui era stato prodotto. Ulteriore corollario è che, valendo la rivalutazione a realizzare il "petitum" originario, per i debiti di valore essa può essere effettuata d'ufficio anche in appello, salvo che il danneggiato non abbia manifestato un'espressa ed inequivoca volontà contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)