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Sez. 1, Sentenza n. 4028 del 02/04/1992 (Rv. 476543 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità - Riscossione - Procedimento esecutivo | Ingiunzione di pagamento ex art. 25 d.P.R. n. 639 del 1972 - Impugnazione - Controversia relativa - Competenza per materia del Tribunale ex art. 9 cod.proc.civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476543-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità - Riscossione - Procedimento esecutivo

L'impugnazione avverso il provvedimento col quale, nel vigore dell'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 - poi abrogato dall'art. 130 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 - veniva ingiunto il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità doveva essere proposta davanti al Tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod.proc.civ., trattandosi di controversia tributaria e non davanti al pretore nei modi e nelle forme di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, applicabile soltanto relativamente all'opposizione ad ordinanza- ingiunzione di irrogazione di sanzioni amministrative.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 639 art. 25, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)