Sez. L, Sentenza n. 10502 del 22/10/1993 (Rv. 484028 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Ultrattività, successione di contratti | Sostituzione della regolamentazione anteriore con quella successiva - Limiti - Carattere peggiorativo della seconda e situazioni soggettive di mera aspettativa - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie relativa all'inquadramento dei dipendenti del C.I.A.P.I.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Ultrattività, successione di contratti
In ipotesi di successione di contratti collettivi di diritto comune, la nuova regolamentazione, ancorché avente carattere peggiorativo per i lavoratori, sostituisce, salvo contrarie pattuizioni, quella anteriore, senza trovare alcun limite (con conseguente esclusione dell'intangibilità delle medesime) in situazioni soggettive aventi consistenza di mera aspettativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, confermando la decisione di primo grado affermativa del diritto del dipendente del C.I.A.P.I. ad essere inquadrato all'ottavo livello ed all'ottava fascia funzionale a decorrere dall'entrata in vigore della legge della Regione Sicilia n. 41 del 1985, aveva ritenuto che avrebbe integrato una clausola affetta da nullità assoluta la pattuizione, con l'accordo integrativo del 24 febbraio 1983, dello esaurimento degli effetti normativi derivanti, in virtù dell'accordo del 5 novembre 1982, dalla contrattazione collettiva dei dipendenti regionali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2071
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)