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Sez. L, Sentenza n. 6190 del 02/06/1995 (Rv. 492632 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Nuova disciplina meno favorevole ai lavoratori - Invalidità ex art. 2077 cod. civ. - Esclusione - Diritti quesiti dei singoli lavoratori - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492632-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI

Nel caso in cui ad una disciplina collettiva privatistica succeda altra disciplina di analoga natura, si verifica l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori, giacché il divieto di deroga "in pejus" è posto dall'art. 2077 cod. civ. unicamente per il contratto individuale di lavoro in relazione alle disposizioni del contratto collettivo, con la conseguenza che i lavoratori non possono vantare posizioni di diritto quesito trovando i loro individuali interessi tutela solo tramite quella dell'interesse collettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)