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Sez. 1, Sentenza n. 14782 del 30/06/2014 (Rv. 631811 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione per pubblico interesse o utilità - Terreno edificabile coltivato da affittuario - Indennità aggiuntiva ex art. 17 della legge n. 865 del 1971 - Spettanza - Determinazione - Criteri - Detrazione dalla indennità ablativa determinata in base al valore di mercato - Necessità.
Stato
decisa il 2014-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631811-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora il suolo oggetto della procedura, benché avente natura legalmente edificatoria, sia coltivato da affittuari ed equiparati, l'indennità aggiuntiva ad essi dovuta ex art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (applicabile "ratione temporis"), pari al valore agricolo medio relativo al tipo di coltura effettivamente praticato, deve essere detratta dall'indennità ablativa quantificata in base al valore pieno di mercato del bene espropriato e derivante dalle caratteristiche naturali, economiche e giuridiche del fondo, e, soprattutto, dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)