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Sez. 1, Sentenza n. 11464 del 03/06/2016 (Rv. 639788 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreno coltivato da affittuario - Indennità aggiuntiva ex art. 17 della l. n. 865 del 1971 - Spettanza - Autonomia rispetto all'indennità di espropriazione - Configurabilità - Detrazione dalla indennità ablativa determinata sulla base del valore venale del bene - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639788-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta un'indennità aggiuntiva, ex art. 17 della l. n. 865 del 1971, autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, che trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore. Proprio in ragione della natura aggiuntiva di tale indennità, ribadita dall'art. 37, comma 9, del d.P.R. n. 327 del 2001, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, non potendo escludersi, anche in base alla giurisprudenza della CEDU, che, in presenza della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l'espropriante possa andare incontro ad esborsi - preventivamente valutabili - complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall'art. 42 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Costituzione art. 42, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 com. 2 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 9 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)