diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4277 del 21/07/1984 (Rv. 436206 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - NON FORMULATE NELL'ATTO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436206-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - NON FORMULATE NELL'ATTO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

Poiché l'atto di appello fissa definitivamente il contenuto e la portata delle doglianze dell'appellante, sono inammissibili, perché tardive, le eccezioni nuove dallo stesso formulate non in tale atto, ma nel corso del giudizio di gravame. (V 2973/80, mass n 406714).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)