Sez. 2, Sentenza n. 4277 del 21/07/1984 (Rv. 436206 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - NON FORMULATE NELL'ATTO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - NON FORMULATE NELL'ATTO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Poiché l'atto di appello fissa definitivamente il contenuto e la portata delle doglianze dell'appellante, sono inammissibili, perché tardive, le eccezioni nuove dallo stesso formulate non in tale atto, ma nel corso del giudizio di gravame. (V 2973/80, mass n 406714).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)