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Sez. 1, Sentenza n. 1560 del 13/02/1987 (Rv. 450979 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPOSIZIONE TEMPESTIVA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA TARDIVITÀ DELLA ECCEZIONE ANCHE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESAME NEL MERITO DELLA ECCEZIONE COMPIUTO DAL GIUDICE DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450979-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPOSIZIONE TEMPESTIVA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA TARDIVITÀ DELLA ECCEZIONE ANCHE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESAME NEL MERITO DELLA ECCEZIONE COMPIUTO DAL GIUDICE DI APPELLO - IRRILEVANZA.*

Il diritto potestativo d'impugnazione si consuma con l'atto di appello che, in Sede di gravame, segna i limiti della devoluzione della controversia anche per le nuove eccezioni ex art. 345 cod. proc. civ. - e anche se il giudice d'appello ha esaminato nel merito la tardiva eccezione, il rilievo della sua tardività può essere compiuto d'ufficio nel giudizio di Cassazione, nel quale è possibile rilevare il giudicato endoprocessuale. (V 1608/86, mass n 444976, sulla seconda parte; (V 76/86, mass n 443728, sulla seconda parte; (V 4277/84, mass n 436206, sulla prima parte; (V 4764/83, mass n 429649, sulla seconda parte; (V 1151/82, mass n 419032, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)