Sez. 3, Sentenza n. 1376 del 03/05/1968 (Rv. 332984 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - REVOCAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - REVOCAZIONE.*
L'accertare in base al comportamento processuale, se un determinato fatto sia pacifico tra le parti, costituisce indagine devoluta al giudice di merito, il cui apprezzamento e insindacabile in Cassazione, ancorche sia l'effetto di un travisamento, restando in tal caso esperibile soltanto il rimedio della revocazione ex art. 395 cod.proc.civ. (V. 1244-67, massima n. 327756 288-67, massima n. 326093 14126, massima n. 322800 466-66, massima n. 320921).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)