Sez. U, Sentenza n. 2642 del 12/12/1970 (Rv. 349058 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - IMPUGNABILITA PER REVOCAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - IMPUGNABILITA PER REVOCAZIONE.*
E insindacabile, in Sede di legittimita, l'apprezzamento del giudice di merito che abbia ritenuto non contestata una circostanza di causa anche se l'apprezzamento sia il frutto di un travisamento dei fatti, giacche un errore del genere non e previsto come motivo di ricorso per Cassazione, ma puo soltanto dar luogo, eventualmente a impugnazione per revocazione ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ. (Conf 3821'68, mass n 337263 2407'68, mass n 334785 1376'68, mass n 332984).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)