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Sez. 3, Sentenza n. 373 del 25/01/1985 (Rv. 438581 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INCIDENTE STRADALE DOVUTO ALLA RESPONSABILITÀ DEI CONDUCENTI DI PIÙ VEICOLI, UNO DEI QUALI PRIVO DI ASSICURAZIONE - SOLIDARIETÀ IMPERFETTA - CONFIGURABILITÀ - RIVALSA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA ANCHE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO NON ASSICURATO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438581-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INCIDENTE STRADALE DOVUTO ALLA RESPONSABILITÀ DEI CONDUCENTI DI PIÙ VEICOLI, UNO DEI QUALI PRIVO DI ASSICURAZIONE - SOLIDARIETÀ IMPERFETTA - CONFIGURABILITÀ - RIVALSA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA ANCHE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO NON ASSICURATO - ESTENSIONE.*

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, qualora l'accadimento dannoso sia riconducibile alla responsabilità dei conducenti di più veicoli, uno dei quali non coperto da Assicurazione, si verifica una situazione di solidarietà imperfetta con la conseguenza che la rivalsa (prevista dall'art. 29 della legge n. 990 del 1969) da parte del fondo di garanzia che ha pagato l'intero risarcimento è concessa contro tutti i responsabili del sinistro e, quindi, anche contro il proprietario del veicolo "non assicurato", per l'intero indennizzo corrisposto, essendo l'impresa designata nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato il danneggiato, salva la facoltà del responsabile, nei cui confronti è stato esercitato il regresso, di rivalersi nei confronti dell'altro nella misura della rispettiva responsabilità. (contra 4790/84, mass n 436698).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)