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Sez. 1, Sentenza n. 4790 del 12/09/1984 (Rv. 436698 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA DESIGNATA DAL "FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA" - APPLICABILITÀ ANCHE NEI SUOI CONFRONTI DELL'ART. 2055 COD. CIV. - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436698-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA DESIGNATA DAL "FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA" - APPLICABILITÀ ANCHE NEI SUOI CONFRONTI DELL'ART. 2055 COD. CIV. - CONSEGUENZE.*

Nel sistema della legge n. 990 del 1969 (sull'Assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore), il criterio generale della solidarietà ex art. 2055 cod. civ. non subisce deroghe e, pertanto, l'impresa designata dal "fondo di garanzia per le vittime della strada" - che assume la stessa posizione giuridica, con i relativi diritti ed obblighi, del comune assicuratore, con le sole limitazioni di cui all'art. 21 della citata legge - se il fatto dannoso è imputabile a più persone, è tenuta solidalmente, nei limiti del massimale, al risarcimento dell'intero danno al danneggiato, salvo rivalsa, peraltro, non solo nei confronti del proprietario del veicolo non assicurato (danneggiante), ma anche, ai sensi dell'art. 29 di detta legge, degli altri responsabili del danno, per la quota loro afferente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)