Sez. L, Sentenza n. 289 del 13/01/1992 (Rv. 475285 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Accordi aziendali | Accordo tra datore di lavoro stipulato in assemblea direttamente con i propri dipendenti a maggioranza - Efficacia vincolante nei confronti degli altri dipendenti - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Accordi aziendali
L'accordo stipulato dal datore di lavoro direttamente con i propri dipendenti (nella specie, con l'impegno di costoro di sospendere le agitazioni in atto dietro il corrispettivo di acconti su futuri miglioramenti) non ha efficacia vincolante nei confronti dei lavoratori i quali non abbiano aderito all'accordo stesso, pur avendo partecipato all'assemblea del personale con cui è stata deliberata a maggioranza la relativa proposta poi accettata dal datore di lavoro; la formazione della volontà di detta assemblea non è infatti governata dal principio maggioritario, non previsto dalla disciplina di legge in materia, né può farsi riferimento per tale ipotesi alle regole proprie delle associazioni non riconosciute.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2077, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)