Sez. L, Sentenza n. 9044 del 12/05/2004 (Rv. 572824 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI | Rinvio del contratto collettivo al contratto aziendale - Regolamentazione della materia rinviata con accordo individuale - Legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI
Qualora la contrattazione collettiva (nella specie, l'art. 11 del CCNL per i dipendenti delle imprese di spedizione e trasporto) deleghi agli accordi aziendali la regolamentazione dello straordinario forfettizzato, ossia quello compreso tra la 41^ e la 48^ ora settimanale, deve ritenersi valido in proposito anche un accordo individuale (nella specie, plurisoggettivo) perché non comportante deroghe in pejus nei confronti del lavoratore interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)