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Sez. 1, Sentenza n. 7460 del 07/07/1993 (Rv. 483037 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - Accesso, informazioni e chiarimenti | Giudizio di appello - Documenti in precedenza non prodotti - Acquisizione di ufficio - Parti - Rilevanza o validità dei documenti - Contestazione - Ammissibilità -
Stato
decisa il 1993-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483037-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - Accesso, informazioni e chiarimenti

In tema di contenzioso tributario, in presenza dell'art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 che consente alle commissioni tributarie - e quindi anche a quella di secondo grado - il potere di richiedere dati, informazioni e chiarimenti, al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione, non può escludersi - senza con ciò stesso violare il principio di difesa costituzionalmente garantito - una volta che tale potere sia stato esercitato e che, in conseguenza dello stesso, siano acquisiti al processo documenti in precedenza non prodotti, che le parti possono difendersi, contestando, se del caso, la loro rilevanza o validità, senza che ciò costituisca violazione del principio secondo cui non può essere dedotto in grado di appello un motivo di censura non dedotto in primo grado.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)