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Sez. 5, Sentenza n. 11981 del 08/08/2003 (Rv. 565804 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI | Documenti in precedenza non prodotti - Acquisizione d'ufficio - Parti - Rilevanza o validità dei documenti - Contestazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565804-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Nel processo tributario, in forza dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, per il vecchio rito, e dell'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, alle commissioni tributarie è attribuito il potere di richiedere dati, informazioni, chiarimenti e produzione di documenti, al fine di conoscere meglio i fatti rilevanti per la decisione, senza che ciò costituisca violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito o limitazione dei poteri conferiti agli uffici finanziari, in quanto non può escludersi che, una volta che un siffatto potere sia stato esercitato e che, in conseguenza dello stesso, siano stati acquisiti al processo documenti in precedenza non prodotti, tutte le parti possano difendersi ed eventualmente contestare la loro rilevanza o validità.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)