Sez. L, Sentenza n. 10215 del 12/05/2014 (Rv. 630791 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo per danni da epatite post-trasfusionali - Introduzione di un nuovo termine di decadenza triennale - Applicazione - Presupposto - Conoscenza del danno successiva alla novella - Anteriorità - Termine di prescrizione decennale - Applicabilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In relazione alle domande di indennizzo per danni post-trasfusionali, si applica il termine triennale di decadenza introdotto dall'art. 1, comma 9, della legge 25 luglio 1997, n. 238, se la conoscenza del danno è sorta successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa, mentre, ove tale conoscenza sia anteriore, il diritto è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ancorché questo non sia ancora interamente decorso alla data di entrata in vigore della legge, senza che assuma rilievo che l'eventuale periodo residuo abbia una durata maggiore o minore rispetto al nuovo termine decadenziale.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)