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Sez. L, Sentenza n. 17131 del 10/07/2013 (Rv. 627208 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo in favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite post-trasfusionale - Introduzione di un nuovo termine di decadenza triennale - Decorrenza per i diritti preesistenti - Dall'entrata in vigore della nuova disciplina - Normativa anteriore abrogata precedentemente alla maturazione del termine di decadenza - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627208-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, il termine di decadenza triennale di cui all'art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, introdotto dall'art. 1, comma 9, della legge 25 luglio 1997, n. 238, decorre, per i diritti insorti anteriormente, dall'entrata in vigore della nuova disciplina, senza che assuma rilievo, a tal fine, la pregressa omologa indicazione contenuta nell'art. 7, comma 4, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, trattandosi di disposizione abrogata, ai sensi dell'art. 15 preleggi a seguito della nuova regolamentazione dell'intera materia, prima ancora del decorso del termine stesso e, quindi, priva di ogni effetto.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 641 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 548 art. 7 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)