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Sez. 3, Sentenza n. 3100 del 30/01/1996 Ud. (dep. 27/03/1996) Rv. 205000 - 01

Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Prostituzione - In genere | Esercizio del meretricio da parte di un agente della Polizia di Stato in una casa di prostituzione - Omesso adempimento dell'obbligo di impedire il compimento di reati - Sussistenza - Concorso nel reato di esercizio e sfruttamento della prostituzione contestato ai gestori della casa - Ravvisabilità - Sussistenza del meno grave reato di omissione di denuncia - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205000-01

Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Prostituzione - In genere

Commette il reato di sfruttamento ed esercizio della prostituzione, aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale, e non il reato di omessa denuncia ex art. 361 cod. pen. l'agente della polizia di Stato che eserciti il meretricio in una casa di prostituzione poiché la qualifica di agente di polizia giudiziaria la grava di una particolare posizione di garanzia avente come contenuto l'obbligo giuridico di evitare l'agire illecito di terzi. Pertanto il non impedire ai gestori della casa (ove essa stessa si prostituisca) l'attività illegittima di sfruttamento ed esercizio della prostituzione costituisca, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., concorso in quella attività che ha il dovere di impedire.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 com. 1 n. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 361, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 2 n. 8 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 com. 1 n. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)