Sez. 3, Sentenza n. 4957 del 21/01/2000 Ud. (dep. 21/04/2000) Rv. 215943 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Configurabilità nei confronti di chi sia titolare di una posizione di garanzia - Responsabilità di costui anche a titolo di concorso con l'autore del fatto - Possibilità - Fattispecie in tema di violazione della disciplina sullo smaltimento dei rifiuti.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
L'obbligo giuridico di impedire un determinato evento è configurabile a carico di chi sia al riguardo investito di una posizione di garanzia, in presenza della quale il soggetto, qualora l'evento abbia a verificarsi, può esserne ritenuto responsabile anche a titolo di concorso con l'autore materiale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., premesso che il titolare di una concessione edilizia per la cui realizzazione era necessaria la demolizione di fabbricati preesistenti era da considerare investito di una posizione di garanzia rispetto al corretto smaltimento dei rifiuti costituiti dal materiale di risulta di detta demolizione, ha ritenuto che correttamente egli era stato ritenuto corresponsabile, a titolo di concorso con il titolare dell'impresa appaltatrice, del reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art.51, comma 1, lett.A, del D.L.G. 5 febbraio 1997 n.22).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)