Sez. 2, Sentenza n. 6530 del 28/07/1987 (Rv. 454785 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - OBBLIGO DI NOTIFICA AI LITISCONSORTI FACOLTATIVI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - OBBLIGO DI NOTIFICA AI LITISCONSORTI FACOLTATIVI - ESCLUSIONE.*
L'atto di riassunzione del processo dev'essere notificato a tutti i soggetti nei cui confronti si sia costituito originariamente il rapporto processuale, solo ove ricorra l'ipotesi del litisconsorzio necessario, mentre nel caso di litisconsorzio facoltativo deve riconoscersi all'attore la facoltà di riassumere il processo nei confronti di alcuni soltanto degli originari convenuti, delimitando così ad essi la riattivazione del giudizio, che si estingue nei confronti degli altri. (Conf 1946/81, mass n 412645; (Conf 5681/78, mass n 395467).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)