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Sez. 3, Sentenza n. 2406 del 04/03/1998 (Rv. 513339 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Condebitori in solido - Litisconsorzio facoltativo - Cause scindibili - Configurabilità - Interruzione del processo per morte di una parte costituita - Riassunzione nel domicilio eletto - Invalidità - Valida riassunzione nei confronti delle altre parti - Estinzione del processo - Limitatamente alla parte deceduta.
Stato
decisa il 1998-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513339-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

Nel caso di condebitori solidali il litisconsorzio è facoltativo e le cause sono scindibili, sì che in caso di interruzione del processo per morte di uno di essi, ove l'atto di interruzione sia notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi presso il domicilio eletto dal "de cuius", anziché presso il suo ultimo domicilio effettivo (art. 303, secondo comma, cod. proc. civ.), e validamente invece alle altre parti, tali irregolarità comporta che il rapporto processuale prosegua con queste, e si estingua limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio secondo il quale spetta al creditore scegliere nei confronti di quale coobbligato agire o proseguire il giudizio (art. 1292 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)