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Sez. 5, Sentenza n. 15383 del 05/12/2001 (Rv. 550881 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Società ammessa ad amministrazione controllata - Somme trattenute a titolo di ritenuta d'acconto sulle retribuzioni dei dipendenti - Interessi per periodi successivi all'ammissione all'amministrazione controllata - Diritto dell'Amministrazione delle Finanze - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550881-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

L'art. 55 legge fall. sospende il corso degli interessi legali o convenzionali solo in caso di fallimento. Ne consegue che, in virtù del principio secondo cui le norme che escludono la decorrenza degli interessi hanno natura eccezionale e non sono suscettibili d'applicazione analogica, sono dovuti all'Amministrazione delle Finanze gli interessi sulle somme trattenute a titolo di ritenuta d'acconto sulle retribuzioni dei dipendenti per il periodo successivo all'ammissione della società all'amministrazione controllata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)