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Sez. L, Sentenza n. 4484 del 08/04/2000 (Rv. 535476 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato pagamento - Funzione - Conseguenze - Pagamento anche nell'ipotesi di sottoposizione del debitore ad amministrazione controllata - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535476-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

In tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento sussiste anche nell'ipotesi in cui il debitore sia sottoposto ad amministrazione controllata (con relativo divieto di adempiere le obbligazioni pregresse e conseguente ritardo nel versamento dei contributi), atteso che le sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi assolvono alla stessa funzione degli interessi moratori (con l'unica differenza della predeterminazione legale, con presunzione "iuris et de iure", del danno cagionato all'ente) e che la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari prevista dall'art. 55 legge fall. quale effetto della dichiarazione di fallimento non può essere applicata all'amministrazione controllata, sia per il mancato richiamo al citato art. 55 nella normativa che disciplina il suddetto istituto, sia perché le ragioni che giustificano la cristallizzazione dei crediti chirografari nelle procedure di carattere liquidatorio o satisfattivo, come il fallimento o il concordato preventivo, non sussistono rispetto all'amministrazione controllata che ha invece una funzione cautelare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)