Sez. 1, Sentenza n. 1476 del 09/03/1982 (Rv. 419293 - 01)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - TERMINE DI RIFERIMENTO - UTILI DI BILANCIO - ESCLUSIONE - UTILI DI ESERCIZIO - RILEVANZA - PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DI ALTRI UTILI NON DISTRIBUITI - INCLUSIONE - MAGGIORI VALORI REALIZZATI CON LA VENDITA DI BENI STRUMENTALI DELL'IMPRESA - INCLUSIONE.*
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - TERMINE DI RIFERIMENTO - UTILI DI BILANCIO - ESCLUSIONE - UTILI DI ESERCIZIO - RILEVANZA - PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO DI ALTRI UTILI NON DISTRIBUITI - INCLUSIONE - MAGGIORI VALORI REALIZZATI CON LA VENDITA DI BENI STRUMENTALI DELL'IMPRESA - INCLUSIONE.*
In tema di associazione in partecipazione nell'impresa, il diritto dell'associato di partecipare agli utili, in Mancanza di diversa previsione contrattuale, va riconosciuto con cadenza annuale, e deve essere riferito non agli utili di bilancio, che potrebbero conglobare elementi patrimoniali non provenienti dall'attività di gestione dell'impresa in un determinato anno, ma bensì agli utili di Esercizio, cioè a quelli che emergono dal conto dei profitti e delle perdite, obbligatorio anche per l'imprenditore individuale. Ne consegue che il suddetto diritto dell'associato investe, in quanto compresi negli utili di Esercizio, anche i proventi derivanti dall'investimento di altri utili non distribuiti, nonché, in caso di vendita di beni strumentali dell'impresa, i maggiori valori con essa realizzati, nei limiti in cui siano dipendenti dall'attività imprenditoriale. (V 851/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)